Dal 24 maggio 2026 l'Accordo Stato-Regioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro diventa pienamente operativo, al termine dei 12 mesi di periodo transitorio. L'ANP (Associazione Nazionale Presidi) coglie la scadenza per avanzare una richiesta al Ministro Valditara: inserire nelle GPS e nelle graduatorie di terza fascia ATA, tra i requisiti di accesso, il possesso dell'attestato di formazione generale sulla sicurezza.
Perché i dirigenti chiedono questo requisito
L'obbligo di formare il personale in materia di sicurezza ricade, ai sensi dell'articolo 37 del D.lgs. 81/2008, sul datore di lavoro, ruolo al quale il dirigente scolastico è equiparato. Antonello Giannelli, presidente ANP, individua tre criticità che rendono l'adempimento spesso difficile: carenza di fondi, difficoltà nella gestione del personale a tempo determinato e scarsa diffusione delle reti di scuole previste dall'art. 7 del DPR 275/1999.
Il problema si acuisce con i supplenti: tra il momento dell'assunzione e quello dell'erogazione della formazione può trascorrere troppo tempo. Una criticità che si aggiunge ad altri nodi irrisolti per i docenti precari tra rimborsi e riconoscimenti in attesa.
Il credito permanente: 4 ore una sola volta, valide per sempre
L'Accordo del 17 aprile 2025 - Ministero del Lavoro (GU n. 119 del 24 maggio 2025) introduce una distinzione netta che il dibattito ha finora trascurato:
- Formazione generale: 4 ore, uguale per tutti i lavoratori indipendentemente dal settore, erogabile anche in e-learning. Natura di credito permanente: l'attestato non scade mai e non richiede aggiornamento periodico.
- Formazione specifica: durata variabile (4 ore per rischio basso, 8 per rischio medio, 12 per rischio alto), calibrata sul Documento di valutazione dei rischi (DVR) del singolo istituto. Richiede aggiornamento quinquennale ed è a carico della scuola.
Se la proposta ANP venisse accolta, un precario che si iscrive nelle GPS farebbe un corso di 4 ore una sola volta, ottenendo un attestato valido per tutta la carriera, in qualunque scuola e per qualunque supplenza futura. La scuola resterebbe responsabile della sola formazione specifica, con un carico organizzativo già ridotto in partenza.
Vale la pena sottolineare il confronto con l'assetto attuale: oggi ogni supplente assunto dal 1° settembre arriva in servizio senza attestato, e il dirigente deve organizzare la formazione generale entro i tempi di legge, spesso senza fondi dedicati. Con il requisito in ingresso, quella fase cesserebbe di essere un rischio giuridico per il dirigente e diventerebbe un passo già compiuto dal lavoratore prima ancora di entrare in aula.
Questa logica - prerequisito generale a carico del lavoratore, specifico a carico del datore di lavoro - si inserisce nel quadro delle nuove normative sulla formazione iniziale dei docenti approvate negli ultimi mesi.
Cosa cambia dal 24 maggio e cosa aspetta ancora il Ministro
Dal 24 maggio 2026 non è più consentito avviare corsi di sicurezza secondo le regole dei vecchi Accordi del 2011 e 2012. Tutti i nuovi percorsi devono rispettare il quadro aggiornato, compresa la distinzione permanente/specifico. Per i precari già iscritti alle GPS 2026-2028, però, non cambia nulla nell'immediato: la proposta ANP è rivolta al Ministro ed è una modifica normativa da realizzare nei prossimi cicli di aggiornamento. Chi segue le graduatorie può trovare informazioni operative sulla nuova piattaforma per le graduatorie d'istituto.
Sul tavolo c'è anche la richiesta di potenziare le reti di scuole (art. 7, DPR 275/1999), strumento nato per condividere risorse formative tra istituti vicini ma ancora poco diffuso sul territorio nazionale.
L'appello al Ministro Valditara arriva a 4 giorni dalla scadenza del periodo transitorio. Se il requisito dell'attestato entrasse nel prossimo ciclo GPS, i precari avrebbero un adempimento da fare una sola volta nella carriera: 4 ore che proteggono loro e tolgono ai dirigenti scolastici l'unica responsabilità che la legge non permette di delegare.
Domande frequenti
Cosa propone l'ANP riguardo all'attestato di sicurezza per l'accesso alle GPS?
L'ANP propone di inserire il possesso dell'attestato di formazione generale sulla sicurezza tra i requisiti di accesso alle GPS e alle graduatorie ATA di terza fascia, rendendolo obbligatorio per tutti i candidati.
Qual è la differenza tra formazione generale e formazione specifica sulla sicurezza?
La formazione generale dura 4 ore, è uguale per tutti i settori, può essere svolta in e-learning e costituisce un credito permanente, mentre la formazione specifica varia da 4 a 12 ore a seconda del rischio e deve essere aggiornata ogni cinque anni a carico della scuola.
Cosa cambierà dal 24 maggio 2026 per la formazione sulla sicurezza nelle scuole?
Dal 24 maggio 2026, l'Accordo Stato-Regioni del 2025 sarà pienamente operativo: non sarà più possibile avviare corsi secondo le vecchie regole, e tutti i nuovi percorsi dovranno rispettare la distinzione tra formazione generale permanente e formazione specifica periodica.
Quali sono i principali problemi per i dirigenti scolastici legati alla formazione sulla sicurezza dei precari?
I dirigenti scolastici devono garantire la formazione anche ai supplenti, spesso con carenza di fondi e difficoltà organizzative, rischiando responsabilità penali e amministrative se la formazione non viene erogata tempestivamente.
L'attestato di formazione generale sulla sicurezza deve essere rinnovato?
No, l'attestato di formazione generale sulla sicurezza, secondo l'Accordo del 2025, ha valore permanente e non richiede aggiornamenti periodici; deve essere conseguito una sola volta nella carriera.
Cosa succede agli iscritti alle GPS 2026-2028 se la proposta ANP non viene subito accolta?
Per i precari già iscritti alle GPS 2026-2028 non cambia nulla nell'immediato; la proposta ANP richiede una modifica normativa che potrebbe essere introdotta nei prossimi cicli di aggiornamento delle graduatorie.