Un ragazzo con diagnosi di DSA ottiene 5 in matematica all’esame di terza media, non usa alcuno strumento compensativo previsto dal suo Piano Didattico Personalizzato e consegna l’elaborato in anticipo. I genitori fanno ricorso: prima al TAR, poi al Consiglio di Stato. La risposta dei giudici arriva con la sentenza 3017/2026: la bocciatura è legittima.
Il caso e la sentenza del Consiglio di Stato
La scuola aveva predisposto il PDP come previsto dalla legge e gli strumenti compensativi erano disponibili: calcolatrice, tempi aggiuntivi, strumenti per la lettura. Il ragazzo ha scelto di non utilizzarli, consegnando l’elaborato in anticipo rispetto ai tempi concessi.
I genitori hanno contestato due aspetti: un presunto errore nel calcolo del punteggio finale e la mancata applicazione del PDP. Il Consiglio di Stato ha respinto entrambe le contestazioni. Sulla valutazione, i giudici hanno ribadito che non spetta al tribunale sostituirsi ai docenti, salvo errori di fatto evidenti. Sul PDP, il principio è netto: la scuola aveva adempiuto ai propri obblighi predisponendo e rendendo disponibili le misure. L’uso è rimasto una scelta dello studente.
Il cambio da griglia di valutazione provvisoria a definitiva, contestato dalla famiglia come vizio di forma, non costituisce irregolarità. I giudici hanno ribadito che rientra nella discrezionalità tecnica dei docenti, non sindacabile dal tribunale amministrativo se non in presenza di errori manifesti.
Obbligo della scuola e scelta dello studente: la distinzione che conta
La legge 170/2010 impone alla scuola un obbligo preciso: redigere il Piano Didattico Personalizzato, condividerlo con la famiglia, e garantire la disponibilità degli strumenti compensativi durante le verifiche e gli esami. Non impone che lo studente li usi.
Questa distinzione riguarda decine di migliaia di famiglie ogni anno. Nell’anno scolastico 2021/2022, gli studenti con diagnosi di DSA nella scuola secondaria di primo grado erano 108.881, pari al 6,5% del totale degli iscritti, secondo il Rapporto MIM sugli alunni con DSA 2021/2022-2022/2023. Nel 2022/2023, il numero complessivo di studenti certificati ai sensi della L. 170/2010 ha superato le 354.000 unità, con una crescita costante rispetto agli anni precedenti.
Per molte famiglie il PDP è percepito come una protezione automatica contro la bocciatura. La sentenza 3017/2026 chiarisce che non è così: il PDP garantisce condizioni eque di valutazione, non l’esito positivo dell’esame. Lo conferma anche la pronuncia del Consiglio di Stato sul diritto agli strumenti compensativi, che aveva accolto il ricorso proprio perché la scuola non aveva condiviso il PDP con la famiglia.
Quando il ricorso ha fondamento
La sentenza 3017/2026 non chiude la porta ai ricorsi: li circoscrive. Se la scuola non ha redatto il PDP, non lo ha condiviso con la famiglia, o gli strumenti compensativi non erano disponibili durante l’esame, la bocciatura può essere impugnata con solide basi giuridiche. I tribunali amministrativi hanno già accolto in passato contestazioni fondate su queste irregolarità.
Nel caso esaminato dalla sentenza 3017/2026 la situazione era opposta: PDP redatto, misure disponibili, studente che ha liberamente scelto di non usarle. In assenza di violazioni procedurali da parte della scuola, il ricorso non ha trovato fondamento.
Le stesse problematiche di tutela riguardano anche studenti con altre certificazioni, come racconta la storia di un alunno autistico che frequenta solo 9 ore di scuola a settimana: in quei casi come in questo, il confine tra inadempienza della scuola e scelta dello studente è decisivo per valutare la fondatezza di un ricorso.
Per i docenti, la sentenza offre un riferimento concreto: la corretta redazione e applicazione del PDP costituisce una protezione efficace in caso di contestazioni. Documentare la disponibilità degli strumenti durante le prove, annotando eventuali rifiuti espliciti da parte dello studente, è una buona prassi che può fare la differenza in sede giudiziaria.
La linea che separa l’obbligo della scuola dall’autonomia dello studente non è sempre facile da tracciare in aula. Conoscerla, per famiglie e docenti, significa sapere già prima dell’udienza su quali basi un ricorso ha senso essere proposto.