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Docente nella classe del figlio disabile: per il tribunale il trasferimento è illegittimo

Docente nella classe del figlio disabile: per il tribunale il trasferimento è illegittimo

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A Collegno un giudice ribalta la decisione della scuola e ordina il ripristino dell'istruzione domiciliare. Il caso riapre il dibattito sull'incompatibilità tra ruolo di genitore e insegnante

Il caso di Collegno: trasferimento e ricorso

Una docente, madre di un bambino con disabilità, insegnava nella stessa classe frequentata dal figlio in un istituto di Collegno, nella provincia di Torino. La scuola, ritenendo che la situazione configurasse un potenziale conflitto di interessi, ha disposto il trasferimento dell'insegnante ad altra sezione. Una decisione che, sulla carta, risponde a un principio di buon senso amministrativo consolidato nella prassi scolastica italiana.

La docente, però, non ci sta. Presenta ricorso sostenendo una tesi tanto semplice quanto dirompente: la sua presenza in classe non rappresenta un vantaggio indebito, ma una risorsa concreta per il percorso educativo del figlio disabile. La conoscenza profonda delle esigenze del bambino, dei suoi tempi, delle strategie che funzionano con lui, non è un privilegio da eliminare. È un valore aggiunto che nessun altro insegnante potrebbe replicare con la stessa efficacia.

Il tribunale le ha dato ragione, dichiarando il trasferimento illegittimo.

L'incompatibilità docente-genitore: cosa dice la normativa

La questione dell'incompatibilità tra il ruolo di docente e quello di genitore nella stessa classe non è disciplinata da una norma specifica e vincolante. Non esiste, nel Testo Unico della scuola (D.Lgs. 297/1994), un divieto esplicito che impedisca a un insegnante di operare nella sezione del proprio figlio. Ciò che esiste è una prassi consolidata, fondata su principi generali di imparzialità e buona amministrazione, che porta i dirigenti scolastici a evitare queste situazioni.

Stando a quanto emerge dalla giurisprudenza più recente, si tratta dunque di una raccomandazione, non di un obbligo. I dirigenti tendono a separare genitore e figlio per prevenire sospetti di favoritismo, tutelare la serenità della classe e proteggere lo stesso docente da accuse strumentali. Ma quando entra in gioco la disabilità di un alunno, il quadro cambia radicalmente.

La Legge 104/1992 e la successiva normativa sull'inclusione scolastica (D.Lgs. 66/2017) pongono al centro il diritto del minore disabile a ricevere un'istruzione adeguata, con tutti gli strumenti e le figure necessarie. È su questo terreno che si è giocata la partita giudiziaria di Collegno.

La decisione del tribunale: prevale il diritto del minore

Il giudice ha operato un bilanciamento tra due principi: da un lato, l'esigenza di evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi; dall'altro, il diritto fondamentale di un alunno disabile a beneficiare delle condizioni migliori per il proprio percorso scolastico.

La bilancia ha penduto nettamente a favore del secondo. La madre-insegnante ha dimostrato che la sua presenza in classe costituiva un elemento qualificante del progetto educativo individualizzato del bambino. Allontanarla significava, nei fatti, impoverire l'offerta formativa rivolta a un minore in condizione di fragilità.

Il tribunale ha così stabilito che, in presenza di un figlio con disabilità, l'incompatibilità genericamente invocata dalla scuola non regge. Non si tratta di un lasciapassare generico, va precisato: la pronuncia si fonda sulla specificità del caso, sulla documentazione clinica e sul progetto educativo in essere. Ma il principio affermato è chiaro, e potenzialmente estensibile ad altre situazioni analoghe.

In un contesto in cui la scuola italiana affronta sfide crescenti sul fronte dell'inclusione, come testimonia anche la riorganizzazione del corpo docente con tagli e incrementi nei posti di sostegno per il 2025/26, decisioni come questa assumono un peso specifico notevole.

Istruzione domiciliare: il nodo delle 11 ore ripristinate

Oltre a dichiarare illegittimo il trasferimento, il giudice ha ordinato il ripristino del progetto di 11 ore settimanali di istruzione domiciliare a favore dell'alunno. Un aspetto della vicenda che merita attenzione autonoma.

L'istruzione domiciliare per gli alunni disabili è uno strumento previsto dalla normativa vigente per garantire la continuità educativa nei casi in cui la frequenza scolastica risulti parzialmente o totalmente impossibile per ragioni di salute. Le ore devono essere definite nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) e la loro erogazione è un diritto, non una concessione discrezionale dell'istituto.

Nel caso di Collegno, la scuola aveva evidentemente ridotto o sospeso queste ore contestualmente al trasferimento della docente. Il tribunale ha ritenuto che entrambe le decisioni fossero lesive dei diritti dell'alunno disabile, ordinandone la revoca.

È un segnale forte, che arriva in un momento in cui le famiglie di studenti con disabilità denunciano con crescente frequenza ritardi nell'assegnazione dei docenti di sostegno, ore tagliate e progetti educativi rimasti sulla carta.

Un precedente destinato a fare scuola

La sentenza di Collegno non ha valore erga omnes, ma fissa un punto fermo nella giurisprudenza di merito. Quando il principio di incompatibilità tra docente e genitore si scontra con i diritti di un minore disabile, è il secondo a prevalere. La scuola non può trincerarsi dietro una prassi amministrativa, per quanto ragionevole, se questo significa compromettere il percorso educativo di un bambino fragile.

Resta aperta, naturalmente, la questione di come evitare abusi. Come garantire che la doppia veste di genitore e insegnante non si traduca in valutazioni compiacenti o dinamiche relazionali distorte all'interno della classe? La risposta, probabilmente, sta nella capacità dei dirigenti scolastici di esercitare un controllo effettivo, magari prevedendo che le valutazioni formali dell'alunno vengano affidate ad altri colleghi del consiglio di classe.

Ma il messaggio che arriva dal tribunale piemontese è inequivocabile: i diritti degli alunni disabili vengono prima delle consuetudini burocratiche. E quando una madre-insegnante rappresenta la risorsa migliore per il proprio figlio, la scuola non può sottrarla in nome di un'incompatibilità che, di fatto, la legge non impone.

Pubblicato il: 15 aprile 2026 alle ore 07:15

Domande frequenti

Cosa ha stabilito il tribunale di Collegno riguardo al trasferimento della docente madre di un alunno disabile?

Il tribunale ha dichiarato illegittimo il trasferimento della docente, ritenendo che la sua presenza in classe fosse un elemento qualificante per il progetto educativo del figlio disabile e che i suoi diritti prevalessero su eventuali prassi amministrative.

La normativa italiana vieta che un docente insegni nella classe del proprio figlio?

No, non esiste un divieto esplicito nella normativa italiana che impedisca a un docente di insegnare nella classe del proprio figlio; si tratta di una prassi amministrativa basata su principi di imparzialità e buona amministrazione.

Qual è stato il ruolo della disabilità dell'alunno nella decisione del tribunale?

La disabilità dell'alunno è stata determinante: il giudice ha stabilito che il diritto del minore disabile a un'istruzione adeguata prevale sul principio generale di incompatibilità tra docente e genitore in classe.

Cosa prevede la normativa sull'istruzione domiciliare per gli alunni disabili?

La normativa prevede che l'istruzione domiciliare sia un diritto per garantire la continuità educativa agli alunni disabili impossibilitati a frequentare la scuola; le ore devono essere definite nel Piano Educativo Individualizzato e non possono essere ridotte o sospese arbitrariamente.

La sentenza di Collegno avrà effetti su altri casi simili in Italia?

Pur non avendo valore generale, la sentenza rappresenta un importante precedente che potrà essere preso a riferimento in situazioni analoghe, confermando la centralità dei diritti degli alunni disabili rispetto alle prassi amministrative.

Come possono essere evitati possibili conflitti di interesse nel caso di docente-genitore?

I dirigenti scolastici possono esercitare un controllo effettivo, ad esempio affidando la valutazione formale dell'alunno ad altri membri del consiglio di classe, per garantire imparzialità e trasparenza.

Antonello Torchia

Articolo creato da

Antonello Torchia

Direttore Responsabile di EduNews24.it Antonello Torchia è giornalista professionista, politologo e geografo, con un percorso formativo e professionale di ampio respiro che integra competenze in ambito economico, geopolitico, comunicativo e territoriale. Vanta una solida formazione accademica multidisciplinare: ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio (quadriennale, Vecchio Ordinamento), la Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali (LM-52) con la votazione di 110/110 e lode, e la Laurea Magistrale in Scienze Geografiche (LM-80). Un trittico di competenze che gli consente di leggere i fenomeni contemporanei con una prospettiva che abbraccia le dinamiche economiche, le relazioni tra Stati e le dimensioni spaziali e territoriali della società. Nel corso della sua carriera ha maturato una significativa esperienza nella comunicazione istituzionale e politica, collaborando con emittenti televisive e testate della carta stampata. Questa esperienza sul campo gli ha conferito una padronanza trasversale dei linguaggi mediatici, dalla televisione al digitale. Attualmente ricopre il ruolo di Direttore Responsabile di EduNews24.it, testata giornalistica online dedicata al mondo dell'istruzione, della formazione e delle politiche educative italiane ed europee, dove cura la linea editoriale e supervisiona la produzione di contenuti rivolti a docenti, studenti, istituzioni e operatori del settore educativo. È inoltre docente di Comunicazione presso la SSML Città di Lamezia Terme, istituto universitario specializzato nella mediazione linguistica, dove mette a disposizione delle nuove generazioni di professionisti della comunicazione il proprio bagaglio di competenze giornalistiche, analitiche e accademiche.

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