- Il caso di Collegno: trasferimento e ricorso
- L'incompatibilità docente-genitore: cosa dice la normativa
- La decisione del tribunale: prevale il diritto del minore
- Istruzione domiciliare: il nodo delle 11 ore ripristinate
- Un precedente destinato a fare scuola
- Domande frequenti
Il caso di Collegno: trasferimento e ricorso
Una docente, madre di un bambino con disabilità, insegnava nella stessa classe frequentata dal figlio in un istituto di Collegno, nella provincia di Torino. La scuola, ritenendo che la situazione configurasse un potenziale conflitto di interessi, ha disposto il trasferimento dell'insegnante ad altra sezione. Una decisione che, sulla carta, risponde a un principio di buon senso amministrativo consolidato nella prassi scolastica italiana.
La docente, però, non ci sta. Presenta ricorso sostenendo una tesi tanto semplice quanto dirompente: la sua presenza in classe non rappresenta un vantaggio indebito, ma una risorsa concreta per il percorso educativo del figlio disabile. La conoscenza profonda delle esigenze del bambino, dei suoi tempi, delle strategie che funzionano con lui, non è un privilegio da eliminare. È un valore aggiunto che nessun altro insegnante potrebbe replicare con la stessa efficacia.
Il tribunale le ha dato ragione, dichiarando il trasferimento illegittimo.
L'incompatibilità docente-genitore: cosa dice la normativa
La questione dell'incompatibilità tra il ruolo di docente e quello di genitore nella stessa classe non è disciplinata da una norma specifica e vincolante. Non esiste, nel Testo Unico della scuola (D.Lgs. 297/1994), un divieto esplicito che impedisca a un insegnante di operare nella sezione del proprio figlio. Ciò che esiste è una prassi consolidata, fondata su principi generali di imparzialità e buona amministrazione, che porta i dirigenti scolastici a evitare queste situazioni.
Stando a quanto emerge dalla giurisprudenza più recente, si tratta dunque di una raccomandazione, non di un obbligo. I dirigenti tendono a separare genitore e figlio per prevenire sospetti di favoritismo, tutelare la serenità della classe e proteggere lo stesso docente da accuse strumentali. Ma quando entra in gioco la disabilità di un alunno, il quadro cambia radicalmente.
La Legge 104/1992 e la successiva normativa sull'inclusione scolastica (D.Lgs. 66/2017) pongono al centro il diritto del minore disabile a ricevere un'istruzione adeguata, con tutti gli strumenti e le figure necessarie. È su questo terreno che si è giocata la partita giudiziaria di Collegno.
La decisione del tribunale: prevale il diritto del minore
Il giudice ha operato un bilanciamento tra due principi: da un lato, l'esigenza di evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi; dall'altro, il diritto fondamentale di un alunno disabile a beneficiare delle condizioni migliori per il proprio percorso scolastico.
La bilancia ha penduto nettamente a favore del secondo. La madre-insegnante ha dimostrato che la sua presenza in classe costituiva un elemento qualificante del progetto educativo individualizzato del bambino. Allontanarla significava, nei fatti, impoverire l'offerta formativa rivolta a un minore in condizione di fragilità.
Il tribunale ha così stabilito che, in presenza di un figlio con disabilità, l'incompatibilità genericamente invocata dalla scuola non regge. Non si tratta di un lasciapassare generico, va precisato: la pronuncia si fonda sulla specificità del caso, sulla documentazione clinica e sul progetto educativo in essere. Ma il principio affermato è chiaro, e potenzialmente estensibile ad altre situazioni analoghe.
In un contesto in cui la scuola italiana affronta sfide crescenti sul fronte dell'inclusione, come testimonia anche la riorganizzazione del corpo docente con tagli e incrementi nei posti di sostegno per il 2025/26, decisioni come questa assumono un peso specifico notevole.
Istruzione domiciliare: il nodo delle 11 ore ripristinate
Oltre a dichiarare illegittimo il trasferimento, il giudice ha ordinato il ripristino del progetto di 11 ore settimanali di istruzione domiciliare a favore dell'alunno. Un aspetto della vicenda che merita attenzione autonoma.
L'istruzione domiciliare per gli alunni disabili è uno strumento previsto dalla normativa vigente per garantire la continuità educativa nei casi in cui la frequenza scolastica risulti parzialmente o totalmente impossibile per ragioni di salute. Le ore devono essere definite nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) e la loro erogazione è un diritto, non una concessione discrezionale dell'istituto.
Nel caso di Collegno, la scuola aveva evidentemente ridotto o sospeso queste ore contestualmente al trasferimento della docente. Il tribunale ha ritenuto che entrambe le decisioni fossero lesive dei diritti dell'alunno disabile, ordinandone la revoca.
È un segnale forte, che arriva in un momento in cui le famiglie di studenti con disabilità denunciano con crescente frequenza ritardi nell'assegnazione dei docenti di sostegno, ore tagliate e progetti educativi rimasti sulla carta.
Un precedente destinato a fare scuola
La sentenza di Collegno non ha valore erga omnes, ma fissa un punto fermo nella giurisprudenza di merito. Quando il principio di incompatibilità tra docente e genitore si scontra con i diritti di un minore disabile, è il secondo a prevalere. La scuola non può trincerarsi dietro una prassi amministrativa, per quanto ragionevole, se questo significa compromettere il percorso educativo di un bambino fragile.
Resta aperta, naturalmente, la questione di come evitare abusi. Come garantire che la doppia veste di genitore e insegnante non si traduca in valutazioni compiacenti o dinamiche relazionali distorte all'interno della classe? La risposta, probabilmente, sta nella capacità dei dirigenti scolastici di esercitare un controllo effettivo, magari prevedendo che le valutazioni formali dell'alunno vengano affidate ad altri colleghi del consiglio di classe.
Ma il messaggio che arriva dal tribunale piemontese è inequivocabile: i diritti degli alunni disabili vengono prima delle consuetudini burocratiche. E quando una madre-insegnante rappresenta la risorsa migliore per il proprio figlio, la scuola non può sottrarla in nome di un'incompatibilità che, di fatto, la legge non impone.